PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Le guardie particolari giurate durante l'espletamento del servizio e per ogni atto compiuto sono, a tutti gli effetti di legge, considerate pubblici ufficiali e sono soggette alle disposizioni vigenti in materia.

Art. 2.

      1. Il decreto di nomina a guardia particolare giurata e il porto d'armi non possono essere concessi a coloro che hanno subìto condanne per reati contro la pubblica amministrazione o contro il patrimonio dello Stato, anche se non passate in giudicato.
      2. Il decreto di nomina e il porto d'armi sono immediatamente revocati qualora la guardia particolare giurata subisca una condanna per i reati di cui al comma 1.
      3. Le armi, nei casi di cui al comma 2, sono immediatamente riconsegnate al responsabile dell'istituto di vigilanza di appartenenza.

Art. 3.

      1. È istituito, presso le prefetture-uffici territoriali del Governo, un elenco degli istituti di vigilanza, con l'indicazione della ragione sociale, dei legali rappresentanti e delle generalità di tutti i dipendenti. Presso le prefetture-uffici territoriali del Governo è altresì tenuto un elenco delle guardie particolari giurate in mobilità e di quelle in cerca di prima occupazione. Gli elenchi di cui al presente comma sono aggiornati annualmente. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge possono chiedere l'iscrizione nei suddetti elenchi tutti coloro che da almeno sei mesi prestano servizio presso

 

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un istituto di vigilanza; successivamente possono iscriversi solo coloro che siano in possesso del diploma di idoneità di cui al comma 2.
      2. Il diploma di idoneità per guardie particolari giurate si consegue solo dopo avere partecipato e superato uno dei corsi preparatori di cui all'articolo 4.
      3. Il programma dei corsi preparatori di cui all'articolo 4 deve comprendere tutte le conoscenze giuridiche, le tecniche e i disciplinari riguardanti l'espletamento del servizio. Particolare rilievo devono avere gli aspetti tecnici, tecnologici, di pronto intervento e di difesa personale.
      4. Il Ministero dell'interno, per la formulazione dei programmi, può avvalersi della collaborazione di una commissione di esperti per la sicurezza formata anche da membri appartenenti agli istituti di vigilanza.
      5. I programmi ministeriali di cui al comma 4 hanno valore di testo ufficiale per la preparazione degli aspiranti e devono essere obbligatoriamente recepiti da tutti gli istituti di vigilanza autorizzati.

Art. 4.

      1. Ai fini della preparazione degli aspiranti guardie particolari giurate devono essere rispettati i seguenti criteri:

          a) i corsi devono avere la durata minima di sei mesi e massima di dodici mesi;

          b) non possono essere iscritti ai corsi di formazione coloro che non siano risultati idonei alle preventive selezioni psico-attitudinali;

          c) compete agli istituti di vigilanza la preventiva selezione degli aspiranti, sia sotto il profilo fisico che psichico, mediante test attitudinali e la redazione di elaborati;

          d) al termine dei corsi di formazione, gli aspiranti sono sottoposti ad esami finali consistenti in prove scritte e orali e prove tecniche e di difesa personale.

 

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      2. Ciascun istituto, per l'esame degli aspiranti guardie particolari giurate, forma una commissione composta dai seguenti membri:

          a) un funzionario della questura che presiede la commissione;

          b) un ufficiale delle guardie giurate;

          c) un sottufficiale delle guardie giurate;

          d) un graduato delle guardie giurate, con il compito di verbalizzare l'esito degli esami;

          e) una guardia giurata con almeno due anni di anzianità.

      3. Entro venti giorni dal termine degli esami una copia dei verbali della commissione esaminatrice deve essere depositata presso le prefetture-uffici territoriali del Governo e le questure competenti per territorio che provvedono ad aggiornare gli elenchi di cui all'articolo 3.
      4. È fatto divieto di insediare le commissioni d'esame in assenza del funzionario della questura.

Art. 5.

      1. Gli istituti di vigilanza, ogni tre anni, provvedono, attraverso appositi corsi, a riqualificare il personale. I corsi devono avere almeno la durata di tre mesi, per quattro ore giornaliere, e sono retribuiti. Ai corsi sovrintende un funzionario della questura. Al termine dei corsi, per ogni dipendente sono redatte apposite note di valutazione con il relativo punteggio.
      2. Sotto la sovrintendenza di un funzionario della questura, ai fini di valutare l'idoneità dei dipendenti, è fatto obbligo agli istituti di vigilanza di effettuare, ogni due anni, test psico-attitudinali, prove tecniche e di difesa personale. I dipendenti che risultano inidonei sono assegnati ad altre mansioni.

 

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Art. 6.

      1. Gli istituti di vigilanza ed i loro agenti hanno natura di polizia ausiliaria di tipo privato. Essi operano su base provinciale.
      2. Gli istituti di vigilanza sono disciplinati, per quanto attiene agli aspetti amministrativi, retributivi, previdenziali e assicurativi secondo le norme del diritto privato.

Art. 7.

      1. Le forze dell'ordine, in caso di necessità ed urgenza, possono chiedere alle guardie particolari giurate e agli istituti di vigilanza di collaborare, per tutto il tempo necessario, in forma gerarchicamente subordinata, all'espletamento di indagini ed operazioni di polizia concernenti l'ordine e la sicurezza pubblica, ivi compresa la lotta alla criminalità di stampo mafioso.
      2. Le guardie particolari giurate e gli istituti di vigilanza sono sottratti agli obblighi e agli adempimenti previsti dalla legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, allorquando sono chiamati a svolgere le attività di cui al comma 1.
      3. Le prestazioni svolte ai sensi del comma 1 non sono soggette all'imposta sul valore aggiunto.

Art. 8.

      1. Il Ministro dell'interno, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nomina una commissione, formata da tre membri, con il compito di determinare gli equipaggiamenti, il vestiario, i mezzi di protezione, l'armamento, nonché i mezzi di collegamento ed i supporti prescritti per gli istituti di vigilanza.
      2. Gli istituti di vigilanza adottano i seguenti gradi: caporale, caporalmaggiore, sergente, sergente maggiore, maresciallo in prima, in seconda e in terza, sottotenente, tenente,

 

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capitano, maggiore, tenente colonnello, colonnello.
      3. I segni distintivi del grado sono approvati dalla commissione di cui al comma 1.
      4. I criteri per il funzionamento della cassa soccorso di cui all'articolo 10 e per l'attribuzione dei gradi e per le relative carriere sono stabiliti nel regolamento di esecuzione della presente legge, da adottare con decreto del Ministro dell'interno, entro sei mesi dalla data della sua entrata in vigore.

Art. 9.

      1. Gli istituti di vigilanza sono esentati dall'osservanza delle disposizioni sul collocamento obbligatorio solo per quanto riguarda i lavoratori facenti parte dell'organico operativo.

Art. 10.

      1. È istituita, a carico degli istituti di vigilanza, la cassa soccorso per le guardie particolari giurate, con funzioni di assistenza nei confronti delle guardie particolari giurate e delle loro famiglie, in condizioni di bisogno per motivi inerenti al servizio svolto.
      2. Le forme e i modi del funzionamento della cassa soccorso sono disciplinati dal regolamento di cui all'articolo 8, comma 4.

Art. 11.

      1. È fatto divieto agli istituti di vigilanza di stabilire rapporti di collegamento, sia pure in forma apparente, occulta o indiretta, con altri istituti di vigilanza, all'interno della stessa provincia od operanti in altre province, tali da determinare situazioni di concentrazioni operative e comunque di sostanziale elusione alla limitazione provinciale del loro ambito operativo.

 

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      2. Il Ministro dell'interno, con proprio decreto, può derogare, anche temporaneamente, alla limitazione territoriale provinciale dell'ambito di operatività degli istituti di vigilanza.

Art. 12.

      1. Sono abolite le associazioni e le organizzazioni in proprio dei servizi di sicurezza previsti dall'articolo 133 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Le competenze in materia di servizi di sicurezza sono demandate esclusivamente alle forze dell'ordine dello Stato e agli istituti di vigilanza, quale polizia ausiliaria delle forze di polizia.
      2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli organismi di cui al comma 1 devono essere sciolti e gli agenti ad essi appartenenti, previa frequenza dei corsi di riqualificazione di cui all'articolo 5, con apposite ordinanze prefettizie, sono collocati in servizio presso gli istituti di vigilanza.